ARCHITETTURA
La premessa al "Testo Unico delle Norme Deontologiche" cita: "L'architettura è espressione culturale essenziale dell'identità storica di ogni paese. L'architettura si fonda su un insieme di valori etici ed estetici che ne formano la qualità e contribuisce, in larga misura, a determinare le condizioni di vita dell'uomo e non può essere ridotta al mero fatto commerciale, regolato solo da criteri quantitativi. L'opera di architettura tende a sopravvivere al suo ideatore, al suo costruttore, al suo proprietario, ai suoi primi utenti: Per questi motivi è di interesse pubblico e costituisce un patrimonio della comunità. La tutela di questo interesse è uno degli scopi primari dell'opera professionale e costituisce fondamento etico della professione. [...] gli architetti hanno il dovere, nel rispetto dell'interesse presente e futuro della società, di attenersi al fondamento etico proprio della loro disciplina. Gli atti progettuali degli architetti rispondono all'esigenza dei singoli cittadini e delle comunità di definire e migliorare il loro ambiente individuale, familiare, collettivo e di tutelare e valorizzare il patrimonio di risorse naturali, culturali e d economiche del territorio, adottando, nella realizzazione dell'opera, le soluzioni tecniche e formali più adeguate ad assicurarne il massimo di qualità e di durata, e il benessere fisico ed emozionale dei suoi utenti."
Il ruolo dell'architetto dunque deve rispondere ad un interesse pubblico, che si esplica non solo attraverso una valenza tecnica, ma anche e soprattutto attraverso una valenza culturale ed etica. Per questo motivo non è obbligatorio per l'Ordine mantenere iscritte persone che non abbiano quelle caratteristiche etico-culturali e professionali citate dalla deontologia. Ogni Architetto ha l'obbligo morale di affiancare alla preparazione culturale una 'coscienza professionale' tale da potere essere chiaramente riconoscibile ed apprezzabile da parte della società civile, in particolare da committenti e colleghi.
Come chiaramente citato nelle norme, non è ammissibile che un iscritto che si sia impegnato a rappresentare la propria professione, sia come libero professionista, sia come facente parte di commissioni istituzionali, commissioni interne o gruppi di lavoro, venga meno al proprio dovere ed al rispetto dell'Ordine (artt. 46, 49, 52, 53), venga meno al rapporto di onestà e lealtà con il proprio committente (artt. 14, 15, 18, 19, 22, 23, 26) o che degradi la professionalità e la figura dell'Architetto abbinando la propria firma a tecnici che per formazione e per legge non hanno le stesse competenze professionali (art. 31).
I campi di attività dell'architetto, così come quello dell'ingegnere, sono stati definiti con RD 2537/1925 (artt. 51, 52, 54). Il rispetto dei limiti del campo di attività è importante perché lo sconfinamento è equiparabile ad esercizio abusivo della professione, e può avere conseguenze penali (art. 348 del Codice Penale).
La legge individua i campi di attività delle due professioni suddette senza limiti di tipo verticale, nel senso che tutte le attività comprese possono essere espletate a prescindere dal grado di difficoltà o di specializzazione dell'intervento. Diverso è il caso di professioni relative a titoli di studio intermedi come quello di geometra o di perito industriale, i cui ordinamenti prevedono limitazioni in senso verticale del campo di attività, come ad esempio la "modestia" della costruzione.
Esiste un solo strumento normativo con valore di legge che fornisce una definizione dettagliata del campo di attività dell'architetto. Si tratta del DPR 29 dicembre 1984 n. 1219 "Individuazione dei profili professionali del personale dei Ministeri" che definisce i profili professionali di "architetto" e di "architetto direttore", precisando che il requisito del profilo è l'iscrizione all'Ordine.
L'art. 51 conferisce all'ingegnere un campo che di fatto è privo di limiti in senso orizzontale (salvo un parziale limite per le opere di carattere artistico ai sensi del secondo comma dell'art. 52). Infatti propone definizioni del campo onnicomprensive, come l'espressione "costruzioni di ogni specie" e "...in generale alle applicazioni della fisica".
L'art. 52 stabilisce il campo dell'architetto limitandolo alla "edilizia civile", ma precisando che esso è in comune con gli ingegneri. Il secondo comma dello stesso articolo individua il campo delle opere di edilizia civile con rilevante carattere artistico come esclusivo dell'architetto, ma specifica che la "parte tecnica" può essere eseguita anche dall'ingegnere. A questo proposito una pronuncia del Consiglio di Stato sezione Sicilia n. 395 del 17 ottobre 1974, ha stabilito che il progetto di un edificio di carattere artistico può essere redatto da un ingegnere solo a condizione che sia affiancato da un architetto. Orientamento confermato dal TAR Emilia Romagna, Sede di Bologna, con sentenza del 28 novembre 1991 depositata il 24 gennaio 1992, relativa ad una vertenza promossa dall'Ordine degli Architetti di Ravenna.
Sul tema delle opere di urbanizzazione (strade, fogne, illuminazione pubblica), in più occasioni è emersa un'interpretazione favorevole agli architetti che si basa sull'applicazione per analogia dei dispositivi dell'art. 54, secondo e terzo comma, che stabiliscono norme transitorie per il riconoscimento di due titoli di studio ora non più esistenti: il diploma di laurea di ingegnere-architetto e il diploma di laurea in architetto civile; ne è conseguita una individuazione dei limiti più ampia che non l' "edilizia civile" ed estensibile a tutte le mansioni di cui all'art. 51 "eccettuate le applicazioni industriali".
(liberamente tratto da Enrico Milone, Architetto. Manuale per la professione, DEI Tipografia del Genio Civile, 1995)